La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha chiarito, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, che la certificazione delle ritenute di acconto operate dal sostituto di imposta rappresenta l’unico documento idoneo a giustificare lo scomputo delle ritenute da parte del sostituito nella propria dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate non ha previsto un apposito modello di certificazione: le stesse possono essere effettuate in forma libera purché contenenti quanto stabilito dall’art.4, co.6-ter, del DPR n.322/98 e sottoscritte dal sostituto di imposta. Il lavoratore autonomo non può scomputare le ritenute subite in presenza di documenti diversi dalle certificazioni menzionate. (Camera dei Deputati, Interrogazione n.5-01529, 03/10/2007)